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Separazione fra coniugi: come si fa?

  • 10/11/2017

La legge n. 162 del 10 novembre 2014, che ha convertito il decreto legge n. 132 del 12/9/2014, ha introdotto alcune importanti novità nel processo civile, fra le quali due nuove possibilità per procedere alla separazione fra coniugi o al divorzio.

Finora tanto la separazione quanto il divorzio potevano avere forma consensuale (o congiunta) oppure giudiziale, a seconda che i coniugi fossero già d’accordo sul modo di disciplinare i propri rapporti oppure fossero in contrasto.

Questi procedimenti, che possiamo definire “tradizionali”, non sono stati toccati dalla riforma e restano pertanto ancora praticabili; sono state però introdotte due nuove vie alternative, che qui illustriamo velocemente, entrambe praticabili però di fatto solo nel caso in cui i coniugi intendano procedere di comune accordo.

Se fra i coniugi vi sono forti contrasti, vuoi per l’affidamento dei figli, vuoi per questioni economiche, l’unica possibilità è quella di ricorrere al Tribunale, tramite avvocati, ed introdurre una vera e propria causa. E' tuttavia sempre possibile trovare un accordo anche successivamente e pertanto concludere in via consensuale il procedimento iniziato in forma di contenzioso.

Se invece i coniugi sono in grado di definire fra loro le varie questioni, oggi hanno tre possibilità:

1) La separazione consensuale ed il divorzio congiunto.

I coniugi possono farsi assistere dal medesimo avvocato, il quale predispone il ricorso da presentare in Tribunale, nel quale vengono dichiarate le condizioni della separazione o del divorzio, cioè (fermo restando l’affidamento congiunto, previsto per legge) con quale dei due genitori abiteranno i figli, quando l’altro genitore potrà tenere i figli con sé, quale deve essere il contributo economico mensile che il genitore che terrà abitualmente i figli dovrà ricevere dall’altro, come si divideranno i beni in comunione ecc.; i coniugi verranno poi convocati dal Presidente del Tribunale, davanti al quale dovranno confermare la loro intenzione di separarsi/divorziare alle condizioni descritte: firmato il verbale, la separazione ed il divorzio sono praticamente cosa fatta (restano in verità alcuni passaggi, che però avvengono d’ufficio: i coniugi, dopo l’udienza, non dovranno fare altro).

2) La negoziazione assistita.

I coniugi devono farsi assistere ognuno da un proprio avvocato; questi trattano per risolvere i punti di contrasto e, nel caso in cui addivengano a soluzioni gradite ai rispettivi clienti, predispongono l’atto di separazione o di divorzio contenente tutte le condizioni; se vi sono figli minorenni, tale atto deve essere inviato al Pubblico Ministero.

Ottenuto il visto favorevole di questo, l’atto di separazione, firmato dai coniugi e con l'assenso del P.M., deve essere inviato dagli avvocati al Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato (se con rito civile) o trascritto (se celebrato in forma religiosa); non si capisce il perchè, ma la legge vuole che ognuno dei due avvocati effettui la trasmissione dell'atto al Comune, che così ne riceverà sempre due.

Non vi è dunque l’udienza davanti al Presidente del Tribunale, ma occorre la partecipazione di due avvocati, uno per ciascun coniuge.

3) L’accordo davanti al Sindaco.

Se i coniugi non hanno figli minorenni, portatori di handicap o comunque non autosufficienti, possono procedere alla separazione e al divorzio senza assistenza di avvocati, presentandosi direttamente davanti al Sindaco del comune di residenza, il quale riceve la dichiarazione di volere separarsi o divorziare e li invita a tornare dopo almeno 30 giorni. E’ pertanto necessario presentarsi una seconda volta davanti al Sindaco per confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare.

Nel caso in cui la separazione sia avvenuta consensualmente, per il divorzio occorre attendere sei mesi, che decorrono dall'udienza avanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione in Tribunale, dalla presentazione al Comune nel caso di negoziazione assistita e dalla conferma della dichiarazione nel caso di separazione chiesta direttamente dai coniugi davanti al Sindaco; nel caso in cui invece la separazione sia stata giudiziale per procedere al divorzio occorre attendere un anno.

Il divorzio non è comunque automatico, ma è necessaria l'iniziativa di uno o di entrambi i coniugi, i quali dovranno attivarsi scegliendo uno dei procedimenti sopra visti.