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LA CASSAZIONE SU SEPARAZIONE E DIVORZIO CONTESTUALI

  • 27/10/2023

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

ANCORA SU SEPARAZIONE E DIVORZIO “IN CONTEMPORANEA”

Con un breve post del marzo scorso mettevo in guardia da notizie non molto precise messe in circolazione a seguito dell’entrata in vigore della riforma del processo civile che prende il nome dall’ex ministro Cartabia e rilevavo che, benchè la legge preveda ora la possibilità di proporre contestualmente sia la separazione sia il divorzio, questo non significa che si potrà divorziare il medesimo giorno in cui sarà sancita la separazione, poiché fra le due pronunce dovrà, anche dopo la riforma, decorrere il termine minimo di sei mesi in caso di separazione consensuale e di un anno in caso di separazione giudiziale (vale a dire “litigiosa”).

In questi giorni è stata riportata con grande clamore dagli organi di stampa una pronuncia della Cassazione, secondo la quale sarebbe ora possibile ottenere il divorzio addirittura in 24 ore!

Si tratta però, in realtà, di un clamoroso abbaglio.

La previsione della riforma Cartabia che consente la presentazione contestuale delle domande di separazione e divorzio aveva infatti trovato interpretazioni diverse: pacifico che questa possibilità sussistesse nel caso di domanda di separazione giudiziale, era invece oggetto di discussione se fosse possibile presentare domande congiunte in caso di separazione e divorzio consensuali.

Alcuni Tribunali, fra cui Genova, Milano e Vercelli, avevano deciso in senso favorevole, altri, fra cui Bari, Padova e Firenze, avevano invece ritenuto che tale possibilità fosse riservata solo ai casi di procedimenti contenziosi.

La Corte di Cassazione, chiamata a risolvere il contrasto, con sentenza n. 28727 del 16 ottobre ha optato per la tesi favorevole, stabilendo che le domande di separazione e divorzio potranno essere presentate contestualmente anche nei procedimenti consensuali.

Tale sentenza ha tuttavia confermato anche che ciò non significa che si otterranno insieme le pronunce di separazione e di divorzio, perchè la stessa riforma Cartabia precisa che la domanda di divorzio sarà procedibile (cioè potrà effettivamente essere presa in considerazione dal Giudice) solo “decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Ha precisato pertanto la Cassazione che il Tribunale, emessa la sentenza di omologa della separazione consensuale – cioè la sentenza con la quale ratifica gli accordi presi dai coniugi e pronuncia la separazione – dovrà rimandare il fascicolo al giudice istruttore, il quale dovrà fissare una nuova udienza a distanza di almeno sei mesi per potere poi, se i coniugi confermeranno l’intenzione di divorziare alle medesime condizioni esposte nel ricorso, procedere per la pronuncia della sentenza di divorzio.

Nessun “divorzio in 24h”, quindi, ma solo una – comunque significativa – semplificazione della procedura e comunque un certo accorciamento dei tempi, non essendo più necessario procedere con un nuovo ricorso; molto probabilmente si avrà anche un contenimento dei costi, essendo plausibile che l’avvocato in caso di domanda congiunta chiederà un onorario inferiore rispetto a quello previsto dalle tariffe ministeriali per i due ricorsi presentati separatamente.

A proposito dei costi, al momento è invece da ritenersi errata la notizia, pure apparsa, che presentando la domanda congiunta si pagherà un solo contributo unificato e non due: l’Agenzia delle Entrate ha infatti già diramato una circolare nella quale afferma che, essendo in ogni caso due le domande giudiziali anche se contenute in un unico atto, dovranno essere versati due contributi unificati, uno per la separazione ed uno per il divorzio.