Loading...

IL TESTAMENTO: FORMA E CONTENUTO

  • 16/10/2023

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

IL TESTAMENTO: FORMA E CONTENUTO

Tutti sanno che il testamento è l’atto con cui una persona dispone del proprio patrimonio dopo la propria morte; non a tutti è noto però come debba essere fatto e soprattutto quali limiti incontri il potere di decidere a chi possiamo lasciare i nostri averi.

Vediamo perciò in breve i principi fondamentali che devono essere rispettati da chi voglia fare testamento.

 

1) La forma.

Esistono due tipologie di testamento: il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio; quest’ultimo a sua volta può essere pubblico o segreto.

1.1) Il testamento olografo.

Il testamento olografo (parola inconsueta che deriva dall’antico greco) è il testamento scritto direttamente dal testatore.

Deve essere scritto a mano – quindi non con mezzi meccanici, tipo il computer o la macchina da scrivere – personalmente da colui che dispone del proprio patrimonio: non può quindi essere da questi dettato ad un’altra persona; deve inoltre contenere l’indicazione della data (giorno, mese e anno) e deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni: eventuali parti aggiunte dopo la firma sono valide solo se nuovamente firmate. Non è richiesta invece l’indicazione del luogo in cui viene scritto.

Il testamento è valido anche se nel testo vi sono correzioni e/o cancellature, a meno che queste non rendano incongrue od incomprensibili le disposizioni contenute nel testamento stesso.

Il testamento olografo è di solito conservato dallo stesso testatore, ma può anche essere da questi consegnato a persona di fiducia: un notaio, un avvocato od altro professionista, ma anche semplicemente un parente o un amico.

Dopo la morte del testatore colui che trovi il testamento o l’abbia in consegna deve portarlo ad un notaio affinchè si proceda alla sua pubblicazione.

 

1.2) Il testamento per atto di notaio.

La forma più comunemente usata è quella del testamento pubblico; molto raro nella prassi è invece l’uso del testamento segreto.

1.2.a) Il testamento pubblico.

E’ scritto dal notaio sotto dettatura del testatore ed alla presenza di due testimoni; al termine della redazione il notaio deve rileggere ad alta voce il testamento, sempre presenti i due testimoni.

Il testamento deve contenere l’indicazione della data e del luogo in cui è stato redatto e deve essere sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni.

Il testamento pubblico rimane conservato dal notaio che lo ha redatto.

1.2.b) Il testamento segreto.

Il testamento segreto può essere scritto direttamente dal testatore, non necessariamente a mano ma anche con mezzi meccanici, oppure può essere dettato ad un terzo; deve essere firmato dal testatore (se è scritto da una terza persona o con mezzi meccanici deve essere firmato in ogni pagina) ed inserito in una busta che deve poi essere chiusa.

Dopo di che il testatore deve recarsi da un notaio e consegnargli la busta chiusa, alla presenza di due testimoni, dichiarandogli che tale busta contiene appunto il suo testamento; il notaio redige un verbale attestante la consegna della busta e riportante la dichiarazione del testatore ed appone ad ulteriore chiusura della busta un sigillo in ceralacca.

Il testamento segreto è conservato dal notaio, ma il testatore può in qualsiasi momento farselo restituire.

 

 

 

2) I rapporti fra diversi testamenti.

La forma con cui il testamento è stato redatto non ha nessuna incidenza sul valore e sulla “forza” delle disposizioni: il testamento fatto dal notaio non vale di più del testamento olografo.

Nel caso in cui una persona abbia lasciato più di un testamento, perciò, non è la forma che determina quale testamento deve essere eseguito, ma il tempo in cui sono stati redatti: a prevalere è sempre quello predisposto per ultimo.

Il testamento, infatti, qualunque sia la sua forma, è sempre revocabile in qualsiasi momento dal testatore e per revocare un testamento precedente non è necessario utilizzare una particolare formula, ma è sufficiente che il testamento successivo contenga disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testamento precedente: si parla in questi casi di “revoca implicita”.

Se invece quanto statuito nel testamento successivo non è in contrasto con un testamento precedente ma semplicemente lo integra o lo completa (per es. perchè nel primo testamento non erano contenute disposizioni riguardanti l’intero patrimonio ma solo di una parte, oppure perchè il secondo testamento contiene solo alcune attribuzioni specifiche), i due testamenti risulteranno entrambi validi, sia che abbiano la stessa forma sia che siano uno olografo e l’altro per atto di notaio.

 

3) I limiti al potere di disposizione del patrimonio: i cd. “legittimari”.

Il nostro ordinamento non concede la possibilità di disporre in assoluta libertà per testamento delle proprie sostanze ma prevede che in ogni caso una quota del patrimonio debba essere lasciata ai parenti più stretti; in altre parole, non è possibile in Italia diseredare alcune categorie di persone: in particolare, il coniuge ed i figli.

Le persone a cui la legge riserva in ogni caso una quota del patrimonio del testatore sono il coniuge, i figli e gli ascendenti (genitori e nonni), questi ultimi però solo se non ci sono figli; queste persone sono chiamate “legittimari”.

La quota di cui il testatore può disporre liberamente viene chiamata “disponibile” ed è costituita dalla porzione di patrimonio che residua dopo che siano state calcolate le quote riservate ai legittimari.

Queste sono le quote minime che la legge riserva ai legittimari, ai quali quindi può essere lasciato per testamento di più, ma non di meno:

- se al testatore sopravvive solo il coniuge, a questi è riservata la metà del patrimonio: il testatore può quindi disporre per testamento e lasciare a chi vuole solo metà del proprio patrimonio;

- se sopravvivono il coniuge ed un figlio, ad essi andrà un terzo ciascuno del patrimonio: la quota cosidetta “disponibile”, che cioè il testatore può destinare anche ad altri, sarà dunque di un terzo;

- se sopravvivono il coniuge e più di un figlio, al coniuge è riservato un quarto, ai figli complessivamente la metà, da dividere fra loro in parti uguali, e la quota disponibile sarà quindi di un quarto;

- se sopravvivono il coniuge ed uno o più ascendenti, al coniuge è riservata la metà ed agli ascendenti complessivamente un quarto; anche in questo caso, quindi, la quota disponibile è pari ad un quarto dell’intero patrimonio;

- se sopravvive un figlio gli è riservata la metà anche se vi sono ascendenti, i quali in questo caso non hanno una quota riservata per legge: la restante metà del patrimonio costituisce tutta quota disponibile;

- se sopravvivono più figli, ad essi devono essere lasciati complessivamente i due terzi del patrimonio, da dividere fra loro in parti uguali; la quota disponibile è quindi di un terzo;

- se non sopravvivono né coniuge né figli ma solo ascendenti, ad essi è riservato un terzo e la quota disponibile è pari a due terzi.

Le disposizioni testamentarie che non rispettano tali quote sono annullabili: il legittimario al quale il testamento lascia meno di quello che la legge prevede ha diritto di impugnare il testamento ed ottenere quanto necessario per integrare la propria quota, a discapito di chi invece ha ricevuto di più.

Da notare che la riserva di legge non può essere “aggirata” dal testatore tramite donazioni fatte in vita: se infatti Tizio ha un patrimonio di 100 e prima di morire dona tutto al figlio A, cosicchè alla sua morte non ha più nulla, il figlio B può impugnare la donazione – che in questo caso viene considerata come una disposizione testamentaria anticipata – e quindi ottenere, in denaro od in beni, la propria quota di riserva.

 

Quando si vuole fare testamento è quindi necessario tenere ben presenti e rispettare le regole sopra riportate, al fine di evitare che gli eredi, anziché rallegrarsi per quanto hanno ricevuto, si accapiglino per anni in cause complicate e costose.

Se non si fa testamento il patrimonio della persona deceduta (in termini giuridici definita, in latino per derivazione dal diritto degli antichi romani, il de cuius) verrà devoluta agli eredi cosiddetti “legittimi”, secondo un articolato schema predisposto dalla legge del quale parlerò in un prossimo articolo.