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SEPARAZIONE E DIVORZIO IN CONTEMPORANEA?

  • 23/03/2023

Nei giorni scorsi, in occasione dell'entrata in vigore della riforma del processo civile, molti organi di informazione hanno sbandierato la possibilità di proporre contemporaneamente, in un unico atto, la domanda di separazione giudiziale e di divorzio, così da far passare l'idea che i coniugi possano ottenere il divorzio immediatamente, contestualmente alla separazione.

Ma attenzione: in realtà non è così!

La legge, infatti, prevede ancora, come finora, che il divorzio (tecnicamente: scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda che sia stato contratto solo civilmente o con rito religioso) possa essere pronunciato solo dopo che sia trascorso un anno dalla separazione se questa è stata giudiziale, ovvero sei mesi se è stata consensuale.

E’ vero quindi che il codice di procedura civile concede oggi ai coniugi di presentare contemporaneamente e con un unico atto entrambe le domande, ma questo non vuol dire che la separazione e il divorzio saranno pronunciati dal Tribunale contemporaneamente ed avranno effetto dallo stesso momento.

Il Giudice, infatti, accertata l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, potrà pronunciare immediatamente la sentenza di separazione, proseguendo poi la causa per decidere le altre questioni: l’affidamento e la collocazione dei figli minori, il contributo per il mantenimento dei figli e del coniuge economicamente più debole, la divisione dei beni in comune ecc.

Poichè, come si sa, la durata di una causa si misura in anni, con la recente riforma si è voluto semplicemente dare la possibilità ai coniugi di ottenere il divorzio anche se non è ancora giunta al termine la causa di separazione, senza dovere necessariamente iniziare una nuova causa, ma la necessità che intercorra un certo periodo di tempo fra la separazione ed il divorzio è rimasta invariata.