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Indennizzi per i disservizi nella telefonia

  • 18/06/2018

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

INDENNIZZI AUTOMATICI NELLE CONTROVERSIE

FRA UTENTI ED OPERATORI TELEFONICI

In data 28 marzo 2018 l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni (AGCOM) ha aggiornato il proprio Regolamento n. 73/11/CONS, deliberato il 16/2/2011, con il quale era stato stabilito l’ammontare degli indennizzi dovuti dagli operatori telefonici in caso di comportamenti non corretti nei confronti degli utenti ovvero di errori o ritardi nella erogazione dei servizi di telefonia.

Pertanto, l’utente che si sia rivolto al Co.Re.Com. di competenza (Comitato Regionale per le Comunicazioni) lamentando un disservizio, ha diritto di ottenere dalla compagnia telefonica, oltre ovviamente alla regolare esecuzione del contratto – e quindi alla disattivazione dei servizi non richiesti e/o all’erogazione valida e costante del servizio richiesto – una somma a titolo di risarcimento forfetario dei danni, secondo gli importi stabiliti in tale Regolamento.

La corresponsione di tali indennizzi costituisce un obbligo per gli operatori telefonici, per cui, se la controversia non viene definita presso il Co.Re.Com., l’utente ha diritto di rivolgersi al Giudice competente per valore (Giudice di Pace per somme inferiori ad € 5.000,00, Tribunale per somme superiori), sia per ottenere detti indennizzi sia per il riconoscimento di eventuali danni maggiori.

Gli indennizzi di cui al regolamento in esame, infatti, hanno la funzione di risarcire il disagio subìto dall’utente e nel contempo sanzionare l’operatore che non abbia ottemperato fedelmente agli obblighi assunti con il contratto, per cui costituiscono l’intero importo che può essere preteso da un qualsiasi utente privato.

E’ tuttavia possibile che la non perfetta erogazione del servizio (o anche di servizi accessori: si pensi all’omessa o inesatta inserzione in elenchi telefonici pubblici) abbia provocato danni maggiori: un commerciante, un artigiano o un professionista, ad es., potrebbe facilmente perdere occasioni di guadagno per il fatto di essere risultato telefonicamente irreperibile senza sua colpa: in questi casi l’utente potrà sempre richiedere un risarcimento danni maggiore, del quale tuttavia dovrà dare al Giudice la prova.

L’indennizzo di cui al regolamento 73/11/CONS è invece dovuto in ogni caso automaticamente, per il solo fatto che venga riconosciuto un comportamento non corretto da parte della compagnia telefonica.

Questi sono, in sintesi, gli indennizzi stabiliti dall’ AGCOM:

  • ritardata attivazione del servizio = € 7,50 per ogni giorno di ritardo;

  • ingiustificata sospensione o cessazione del servizio = € 7,50 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio;

  • malfunzionamento del servizio = € 5,00 al giorno se il malfunzionamento ha provocato l’interruzione completa del servizio, € 2,50 se ha provocato l’erogazione incompleta o discontinua o comunque inferiore agli standard qualitativi medi;

  • omessa o ritardata portabilità = € 5,00 per ogni giorno di ritardo;

  • attivazione di servizi o di profili tariffari non richiesti = € 5,00 per ogni giorno di attivazione (oltre al rimborso degli importi fatturati illegittimamente);

  • perdita della numerazione = € 100,00 per ogni anno precedente di utilizzo del numero, con un massimo di € 1.000,00;

  • omessa o errata indicazione in elenchi pubblici = € 200,00 per ogni anno;

  • mancata o ritardata risposta a reclami = € 1,00 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di € 300,00.