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Il Codice della Crisi di Impresa - 3° parte

  • 11/07/2019

 

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

LA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Abbiamo visto nell’articolo precedente che dovrà essere istituito presso ogni Camera di Commercio l’Organismo di Composizione della Crisi di Impresa, al quale il debitore o l’organismo di controllo o un creditore qualificato devono inviare apposita segnalazione allorquando ravvisano l’esistenza di elementi tali da fare ritenere che un’impresa possa essere in crisi (secondo la definizione data dal CCI: “lo stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”).

Tale segnalazione è ricevuta dal Referente, che dovrà essere il segretario della CCIAA o un suo incaricato, il quale dovrà immediatamente attivare il meccanismo di composizione del collegio che dovrà materialmente occuparsi del caso.

Il collegio è composto di tre membri, tutti scelti fra professionisti esperti in materia aziendale, giuridica e contabile iscritti ad un apposito albo; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della sezione specializzata delle imprese del Tribunale competente per territorio, un componente è nominato dal presidente della CCIAA ed il terzo componente è scelto dal referente, di comune accordo con il debitore, fra i rappresentanti dell’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

Tali nomine devono essere effettuate entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell’OCRI.

Il Collegio così composto deve sentire il debitore entro i successivi quindici giorni, dopo di che potrà :

- archiviare il procedimento se non ritiene sussistente lo stato di crisi;

- segnalare al P.M. la possibile sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza, al fine dell’apertura di un procedimento di liquidazione giudiziale;

- individuare le possibile misure per il superamento della crisi ed assistere il debitore nella loro attuazione.

Fra queste misure il CCI prevede e disciplina il nuovo procedimento di “Composizione Assistita della Crisi” (art. 19).

 

A) Che cos’è

Con il D.L. 14/3/2005 n. 35 il legislatore ha introdotto l’istituto del Piano Attestato di Risanamento (in seguito oggetto di ripetute modificazioni), cioè di un “piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”; l’idoneità del piano a detti scopi deve essere attestata da un “professionista indipendente”

La Composizione Assistita della Crisi istituita dal CCI costituisce in sostanza una variante del Piano Attestato, nella quale la figura del professionista indipendente è sostituita dall’OCRI.

Tale procedimento è totalmente stragiudiziale: il Tribunale infatti non viene minimamente coinvolto (se non per la possibilità di chiedere che ordini ai creditori di sospendere qualsiasi azione, anche esecutiva, nei confronti del debitore) ed il debitore è assistito, ma nello stesso tempo anche controllato, dall’ Organismo di Composizione della Crisi (OCRI).

 

B) Come si svolge

Il procedimento prende avvio da un’istanza presentata all’OCRI dal debitore, nella quale questi prospetta il contenuto degli accordi che intende proporre ai creditori (o quanto meno a quelli fra i creditori strategicamente più importanti per la continuazione dell’impresa).

Se il Collegio ne condivide la fattibilità deve chiedere al debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ed un elenco dei creditori titolari di diritti reali e personali e delle rispettive cause di prelazione (a mio parere, per la verità, sarebbe opportuno che il debitore alleghi tale relazione già al momento della presentazione dell’istanza di ammissione alla Composizione Assistita, poichè mi sembra fondamentale affinchè il Collegio possa valutare la fattibilità ed efficacia di un piano di accordi con i creditori).

Il Collegio concede quindi al debitore un termine di tre mesi per la definizione di tali accordi, termine che può essere prorogato di altri tre mesi, ma solo se le trattative dimostrano che vi sia l’effettiva possibilità di una conclusione favorevole.

Il Collegio può inoltre intervenire in tali trattative in aiuto del debitore.

In questa fase il debitore può chiedere al Tribunale delle Imprese l’emissione delle misure protettive previste dal 3° comma dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, cioè di un ordine ai creditori di non iniziare o non proseguire azioni cautelari (p. es. sequestri) od esecutive (pignoramenti) sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione (p. es. ipoteche).

 

C) Come si conclude

L’accordo con i creditori deve avere forma scritta e deve essere depositato dal debitore presso l’ OCRI entro il termine da questi concesso (3 mesi prorogabili per altri 3).

Tale accordo deve rimanere segreto e quindi accessibile solo alle parti che lo hanno sottoscritto, a meno che il debitore, con il consenso dei creditori interessati, non chieda che sia iscritto nel registro delle imprese.

L’accordo così depositato produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e pertanto, nel caso in cui il debitore non riesca poi ad eseguire i pagamenti concordati e venga conseguentemente assoggettato a liquidazione giudiziale, i pagamenti effettuati in attuazione degli accordi non potranno essere passibili di azione revocatoria.

La legge, come abbiamo visto, prevede un termine piuttosto ristretto entro il quale gli accordi devono essere stipulati mentre non prevede invece nessun termine per la loro esecuzione, per la quale è dunque lasciata discrezionalità totale alle parti.

Se invece nel termine stabilito il debitore non riesce a concludere gli accordi con i creditori, l’OCRI dovrà invitarlo a presentare entro trenta giorni al Tribunale domanda di ammissione ad una delle procedure di regolazione della crisi previste dagli artt. 37 e seguenti del CCI: accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

Ove il debitore non provveda sarà lo stesso OCRI ad inviare segnalazione al P.M. per l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

D) Chi paga l’OCRI?

Abbiamo accennato all’inizio che l’OCRI è composto da professionisti esperti nelle varie materie aziendali, iscritti ad un apposito albo: i suoi componenti non sono quindi dipendenti nè della CCIAA nè di altro ente pubblico o privato e non percepiscono pertanto uno stipendio per l’attività che svolgono nell’ambito dell’OCRI.

Il compenso dei componenti del Collegio che assiste il debitore per il superamento della crisi sarà dunque a carico del debitore medesimo, sia nel caso in cui sia stato lo stesso debitore a rivolgersi all’OCRI, sia nel caso in cui questi si sia mosso su segnalazione degli organi di controllo o di un debitore qualificato.

L’importo del compenso dovrà essere oggetto di preventiva pattuizione fra i componenti del collegio ed il debitore; in mancanza, sarà liquidato dal presidente della sezione specializzata delle imprese del Tribunale competente per territorio, secondo determinati parametri dettati dall’art. 351 CCI ed in riferimento al diverso tipo di attività prestata.