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Il Codice della Crisi d'Impresa - 2° parte

  • 21/06/2019

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

SEGNALI E PROCEDURE DI ALLERTA

Nell’articolo precedente abbiamo visto che il Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha affiancato al tradizionale concetto di “insolvenza” quello di “crisi”, definito cone quello stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; mentre l’insolvenza indica uno stato già attuale in cui l’imprenditore non riesce più a far fronte regolarmente ai pagamenti, lo stato di crisi indica invece uno stato ancora meramente potenziale, cioè una condizione che, in prospettiva futura, rischia di portare l’impresa nello stato di insolvenza.

Per capire se la propria azienda è in crisi l’imprenditore dovrà perciò d’ora in poi “alzare lo sguardo”: non potrà cioè accontentarsi di controllare i conti nel presente, ma dovrà eseguire periodicamente dei calcoli previsionali, verificando se gli introiti garantiti dal livello di vendite o di prestazioni di servizio (i “flussi di cassa prospettici”) saranno sufficienti per poter affrontare tutte le spese future ed assicurare un’adeguata remunerazione per almeno i sei mesi successivi.

Per facilitare ed oggettivizzare questa analisi il C.C.I. prevede la pubblicazione di una serie di “indici”, che dovranno essere elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e che attualmente non sono ancora noti in dettaglio; in linea generale, l’art. 13 C.C.I. individua come elementi indicatori della crisi l’inadeguatezza dei mezzi propri dell’impresa rispetto a quelli di terzi e ritardi significativi e reiterati nei pagamenti.

Se tali indici porteranno a far ritenere che l’azienda è in crisi (in senso tecnico e cioè secondo la definizione data dal C.C.I.) l’imprenditore dovrà adottare iniziative tali da scongiurarla e, nel caso in cui viceversa la crisi persista, rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi.

L’attivazione tempestiva di tale ultimo rimedio comporta l’applicazione all’imprenditore di alcuni benefici (“Misure premiali”: art. 25 C.C.I.), quali la riduzione delle sanzioni tributarie e degli interessi sui debiti tributari, l’allungamento dei termini per l’eventuale domanda di accesso al concordato preventivo nonchè, nel caso in cui nonostante tutto alla fine l’impresa debba essere liquidata (si noti che non esisterà più l’istituto del Fallimento, sostituito dalla Liquidazione Giudiziale), esenzioni o riduzioni delle sanzioni penali.

Persistendo i segnali di crisi, l’impresa agricola o l’impresa minore, quella cioè il cui attivo patrimoniale non supera gli € 300.000,00, i ricavi sono inferiori ad € 200.000,00 e l’insieme dei debiti scaduti è inferiore ad € 50.000,00, potrà rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, già previsti dalla Legge 27/1/2012 n. 3.

Per le altre imprese, e segnatamente quelle che devono obbligatoriamente dotarsi di specifici organi di controllo (e cioè quelle che, come segnalato nell’articolo precedente, superano anche uno solo dei seguenti parametri: ammontare del patrimonio attivo superiore ad € 2 milioni, totale dei ricavi superiore ad € 2 milioni, media dei dipendenti nell’anno pari a 10) si avvia un procedimento che può articolarsi in diverse fasi.

 

A. Il rimedio interno: dialogo fra l’amministratore e l’organo di controllo.

L’organo di controllo (sindaco o revisore) costituisce una sorta di alter ego dell’amministratore ed ha il compito di verificare non solo che l’azienda abbia un assetto organizzativo tale da disporre di dati patrimoniali, economici e finanziari periodicamente aggiornati, ma anche che sia in grado di predisporre dati previsionali che consentano di monitorare la persistenza delle condizioni che possano garantire la continuità aziendale.

Deve pertanto vigilare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’andamento della gestione ed il suo prevedibile sviluppo futuro; se rileva l’esistenza di fondati indizi di crisi deve inviare una segnalazione scritta all’amministratore, concedendogli un termine non superiore a 30 giorni per riferire su quali iniziative intende adottare.

Da questo momento nasce quindi un confronto fra l’amministratore, che deve individuare e mettere in pratica le soluzioni idonee a scongiurare la crisi che si sta profilando, e l’organo di controllo, che deve controllarne l’effettiva messa in pratica e soprattutto la loro efficacia in concreto.

Se la crisi viene superata, tutto torna nella normalità; altrimenti l’organo di controllo deve segnalare la situazione all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI).

N.B.: Le segnalazioni da parte dell’organismo di controllo devono essere effettuate tramite raccomandata o a mezzo pec: dunque sarà opportuno che l’impresa fornisca un apposito indirizzo pec a detto organismo, distinto da quello utilizzabile per le comunicazioni dell’amministratore o a lui rivolte.

ATTENZIONE: la mancata segnalazione all’OCRI comporta che i componenti dell’organismo di controllo potranno essere ritenuti personalmente responsabili dei danni che i creditori dell’impresa avranno subito a causa della mancata attivazione di detto rimedio: pertanto, se l’amministratore può essere comprensibilmente tentato di “nascondere” la crisi, al contrario l’organo di controllo ha interesse a rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi e quindi a verificare rigorosamente l’andamento della gestione aziendale.

La segnalazione all’organo interno di controllo ed eventualmente, in seguito, all’OCRI, può (anzi deve) essere fatta anche dai “Creditori pubblici qualificati”, ovvero Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione, in caso di superamento di determinati livelli di debiti tributari o contributivi.

Anche le banche devono inviare una segnalazione all’organo di controllo interno dell’impresa quando deliberano variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

B. Il rimedio esterno: l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Abbiamo visto che, se in presenza di indicatori di crisi l’amministratore non assume alcuna iniziativa ovvero i rimedi tentati non avranno sortito risultato favorevole, l’organo di controllo deve informare di tale situazione l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, che è un nuovo organismo che dovrà essere istituito presso le Camere di Commercio e che dovrà essere composto da esperti di azienda, contabilità e diritto.

Ricevuta la segnalazione, l’OCRI dovrà convocare il debitore (= l’amministratore dell’impresa debitrice) per esaminare approfonditamente la situazione, dopo di che potrà:

  1. archiviare il procedimento se non ravvisa sussistente lo stato di crisi;

  2. suggerire al debitore altre iniziative per superare la crisi;

  3. assistere il debitore nelle trattative stragiudiziali con i creditori;

  4. attestare la veridicità dei dati aziendali nel caso in cui l’imprenditore decida di presentare una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Se viceversa il debitore non compare avanti all’OCRI o non segue le indicazioni suggeritegli, l’OCRI dovrà trasmettere una segnalazione al P.M. per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Questo particolare procedimento di composizione della crisi costituisce una novità assoluta per il nostro ordinamento e sarà oggetto di specifico approfondimento nel prossimo articolo.