Loading...

Diritti del consumatore in caso di difetti del bene venduto

  • 05/03/2020

Diritti del consumatore in caso di vendita di bene difettoso

Nel caso in cui il venditore non ottemperi entro un ragionevole lasso di tempo alla riparazione del bene venduto e viziato da un grave difetto, il compratore ha diritto alla sostituzione del bene anche se tale rimedio risulta maggiormente gravoso per il venditore.

La riparazione del bene eseguita dopo che il compratore ha chiesto la sostituzione è irrilevante e non impedisce al compratore di potere agire per la risoluzione del contratto.

Trib. Biella 6/12/2019 n. 456

* * * * *

Con una puntuale e ben motivata sentenza il Tribunale di Biella ha compiuto una precisa applicazione dell’art. 130 del Codice del Consumo, chiarendo alcuni particolari aspetti interpretativi.

Il caso era il seguente: Tizio acquista presso una concessionaria ufficiale un’automobile dotata di cambio automatico; appena tre mesi dopo la consegna dell’auto, tuttavia, questa manifesta grossi problemi nel funzionamento del selettore delle marce, tanto che in più di un’occasione l’acquirente si ritrova fermo in panne lungo la strada.

Tizio riporta quindi l’automobile alla concessionaria per le necessarie riparazioni, ma due mesi e mezzo dopo la riconsegna il problema non è ancora risolto e l’automobile è ancora ferma in officina; Tizio fa appello perciò all’art. 130 del Codice del Consumo e chiede la sostituzione del veicolo acquistato con un altro dello stesso modello.

La concessionaria, tuttavia, non dà corso a tale richiesta ed anzi, trascorsi ulteriori 45 giorni, offre al compratore l’automobile in restituzione, affermando di averla finalmente riparata eliminando definitivamente il difetto; Tizio rifiuta però di ritirare l’auto insistendo per la sua sostituzione ed infine, persistendo il rifiuto a tale soluzione da parte della concessionaria, si rivolge al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto.

Il Giudice ha dato ragione a Tizio affermando, in sintesi, che:

1) l’art. 130 del codice del consumo attribuisce al compratore la facoltà di scegliere la riparazione o la sostituzione del bene venduto che sia viziato da difetti, ponendo però il limite che il rimedio richiesto non sia “eccessivamente gravoso” per il venditore;

2) trascorso un periodo di tempo da ritenersi “congruo” senza che il bene sia stato riparato o sostituito, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, con la restituzione del prezzo pagato e l’eventuale risarcimento dei danni;

3) il compratore che abbia chiesto inizialmente la riparazione del bene può tuttavia, trascorso inutilmente un ragionevole lasso di tempo, chiedere ancora la sostituzione del bene stesso e ciò anche se la sostituzione risulta più gravosa per il venditore rispetto alla riparazione;

4) dopo che il compratore ha esercitato legittimamente la propria facoltà di scelta del rimedio, chiedendo la sostituzione del bene, il venditore non può offrire il diverso rimedio della riparazione, poichè è viceversa obbligato ad adempiere alla richiesta del compratore, non ottemperando alla quale il contratto può essere risolto.

Il Tribunale di Biella ha pertanto ritenuta legittima la richiesta di Tizio della sostituzione della vettura difettosa con una nuova, in considerazione del fatto che gli interventi di riparazione effettuati dal venditore, per il tempo richiesto dalla loro effettuazione, hanno causato al consumatore il notevole inconveniente di una prolungata privazione del bene; parimenti legittima è stata poi la successiva richiesta di risoluzione del contratto, posto che la venditrice si era rifiutata di procedere alla sostituzione dell’automobile.

Conseguentemente, il Tribunale ha affermato che il comportamento di Tizio, che in prima battuta aveva chiesto la riparazione dell’automobile e solo in un secondo tempo, preso atto che il difetto non era ancora stato eliminato nonostante fossero trascorsi circa due mesi e mezzo, è stato perfettamente conforme a quanto disposto dal Codice del Consumo e che pertanto : “ritenuta tempestiva e legittima la richiesta di sostituzione, verificata la condotta della convenuta che si è resa inadempiente: a) in quanto non in grado di porre rimedio in tempi congrui ai vizi del bene venduto; b) in quanto non in grado di fornire all’attore un mezzo sostitutivo idoneo alle esigenze dell’attore; c) per non avere dato riscontro alla legittima richiesta di sostituzione procedendo con la riparazione di un veicolo che legittimamente l’attore aveva chiesto di essere sostituito, il contratto dovrà essere pertanto dichiarato risolto con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato”.

Il Tribunale ha infine riconosciuto altresì l’esistenza e la risarcibilità di un danno non patrimoniale, conseguente alla mancata disponibilità dell’auto per un periodo di tempo piuttosto lungo, che ha comportato quindi una notevole limitazione in capo al compratore della propria libertà di spostamento.