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Danno patrimoniale e non patrimoniale

  • 03/04/2018

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

L'art. 2043 del codice civile dispone che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il danno subito da una persona a causa del fatto illecito altrui può essere “patrimoniale” o “non patrimoniale”, a seconda che riguardi una cosa che possa essere valutabile economicamente (il danno ad una qualsiasi cosa materiale, come un qualsiasi oggetto od anche un animale, se ed in quanto avente un prezzo a cui può essere venduto ed acquistato) oppure non sia valutabile, perchè relativo ai diversi aspetti in cui si esplica la personalità di un essere umano: sentimenti, emozioni, interessi e tutto ciò che può essere ricondotto al concetto di qualità della vita.

Il danno patrimoniale è normalmente facile da identificare e da quantificare: se, ad esempio, distruggo la mia automobile in un incidente stradale, il danno è costituito dal valore che l'auto aveva al momento dell'incidente o, se le conseguenze del sinistro sono meno gravi, dal costo per la riparazione.

Il danno non patrimoniale, invece, risulta essere molto più sfuggente sia nello stabilire se sussita effettivamente, sia quanto possa essere valutato: se, ad es., a causa del fatto illecito di altra persona muore un mio amico, posso dire di avere subìto un danno per il dolore che provo? E a quanto ammonta questo danno, tradotto in denaro?

Alcuni anni fa, a seguito dell'affermarsi, a volte un po' incontrollato, del concetto di “danno esistenziale”, la Corte di Cassazione ebbe modo di precisare che il danno da fatto illecito può essere ripartito in solo due categorie: appunto il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale e che in quest'ultimo devono essere ricondotte tutte le diverse categorie o definizioni elaborate dalla prassi e/o dalla dottrina: danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno relazionale e chi più ne ha più ne metta.

In base a tale affermazione, deve ritenersi che rientra nel concetto di danno non patrimoniale il danno alla salute, cioè il danno che una persona subisce alla propria integrità fisica: quindi le lesioni subite a seguito di un incidente o di una aggressione, o la malattia contratta a causa dell'insalubrità di un ambiente o dall'esposizione a esalazioni/radiazioni/rumori/agenti inquinanti e simili.

In questo caso il danno non può essere limitato alla pura minorazione fisica, ma deve considerare anche tutti gli altri aspetti e le conseguenze che ne derivano: la sofferenza, l'impossibilità a continuare nella pratica di uno sport o di un hobby, la limitazione nelle relazioni con gli altri ecc.

Poichè tuttavia nessun tribunale può ridare la salute a chi abbia subìto un danno di tal genere, il risarcimento non può che essere costituito da una somma in denaro; per cercare di individuare un criterio quanto più possibile obiettivo ed evitare differenze di valutazione fra un tribunale ed un altro, sono state elaborate delle tabelle che, in base alla valutazione medico-legale del punto percentuale, che attribuisce ad ogni lesione una data percentuale di invalidità, consente di calcolare l'importo del risarcimento dovuto in relazione ad ogni specifica lesione, considerata anche l'età del danneggiato.

Il danno così determinato tiene conto di tutti gli aspetti sopra ricordati, cosicchè l'applicazione della tabella consente di calcolare il danno sia sotto l'aspetto della pura lesione fisica sia di tutte le conseguenze morali, emotive ecc.

Se, viceversa, il danno non patrimoniale riguarda solo la sfera psicologica (ad esempio la paura a seguito di minacce, la vergogna a seguito della diffusione di notizie o foto compromettenti, la perdita di reputazione a seguito di calunnie o diffamazione), tutto dipende necessariamente dalla valutazione che di volta in volta dovrà fare il giudice cui sarà sottoposto il caso concreto e dalla capacità della vittima di provare di avere effettivamente subìto tale tipo di ingiuste conseguenze.

N.B.: per un'analisi più approfondita vedasi l'articolo nella pagina “Pubblicazioni”.