Loading...

Contratto concluso per telefono e tutela del consumatore

  • 22/02/2021

STUDIO GRANDIERI MAIORANA CECCARELLI

AVV. ANDREA MAIORANA

 

E’ VALIDO IL CONTRATTO CONCLUSO PER TELEFONO?

 

L’uso del telefono ha sin dall’inzio messo in crisi alcuni concetti tradizionali del diritto, in particolare per quanto riguarda i rapporti commerciali: nel 1912 il mio omonimo Gaetano Majorana teorizzava che il contratto concluso per mezzo del telefono fosse un “contratto tra assenti” (oggi diremmo “contratto a distanza”), mentre Carlo Francesco Gabba nel 1913 rispondeva affermando che dovesse invece considerarsi un contratto “fra presenti”, poiché, nonostante la lontananza geografica, ogni dichiarazione, sia di proposta che di accettazione, viene percepita dal destinatario immediatamente, nel momento stesso in cui è formulata dal dichiarante.

Oggi, passati più di cent’anni, il problema si pone con ancora maggior forza, stante la politica di marketing alquanto aggressiva posta in essere da alcune imprese, specie nel settore dell’energia e dei servizi di telefonia/internet.

Sul punto è perciò intervenuta l’Unione Europea nell’ambito delle propria politica di tutela del consumatore, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 206 del 6/9/2005, noto come “Codice del Consumo”.

 

L’offerta commerciale formulata telefonicamente

E’ molto diffuso l’uso di alcune aziende di telefonare a potenziali clienti per proporre i propri prodotti o servizi e, dopo avere convinto l’interlocutore della bontà dell’offerta, di registrare una serie di domande e di risposte in forza delle quali quest’ultimo si ritrova, più o meno consapevolmente, vincolato ad un nuovo contratto senza che gli sia rimasto in mano nulla che gli consenta di valutare con calma ed attenzione le condizioni dell’offerta che gli è stata formulata.

La registrazione è poi in qualche modo “messa a disposizione” del consumatore, solitamente mediante il suo inserimento in una pagina del sito dell’azienda fornitrice, accessibile al cliente.

Un tale comportamento costituisce in realtà una “pratica commerciale scorretta”, secondo la definizione dello stesso Codice del Consumo, ed è quindi illegittimo.

 

Il contenuto della norma di legge

La disciplina dei contratti conclusi per mezzo del telefono è contenuta nell’art. 51 Cod. Cons. ed in particolare nel comma 6, che dispone che, dopo il contatto telefonico, l’azienda venditrice/fornitrice debba in ogni caso confermare l’offerta al consumatore, anche se da questi già accettata verbalmente al telefono, e che il cliente è vincolato al contratto solo dopo avere firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto.

La legge prevede pertanto che la conclusione del contratto avvenga in due fasi: ad una prima trattativa svolta al telefono, nella quale l’impresa deve fornire chiare indicazioni di tutte le caratteristiche della propria offerta, deve necessariamente seguire una seconda fase nella quale al consumatore deve essere consegnata una copia stampata o stampabile del contratto, che egli deve sottoscrivere.

Solo con la firma sulla copia cartacea del contratto questo può dunque ritenersi effettivamente concluso e, di conseguenza, vincolante per le parti; la firma su carta può essere sostituita con la firma digitale od elettronica, ma è comunque necessaria una forma di sottoscrizione da parte del consumatore, non essendo sufficiente un consenso prestato solo verbalmente.

L’ultima parte della norma in esame contiene purtroppo un’ulteriore disposizione che può generare alcuni dubbi di interpretazione e che in effetti è di solito sfruttata dalle imprese per aggirare l’obbligo appena visto di richiedere una sottoscrizione effettiva e materiale del contratto.

Dispone infatti l’art. 52, 6° comma, Cod. Cons. che la conferma dell’offerta può essere effettuata, se il consumatore acconsente, “anche su un supporto durevole”.

Le imprese affermano pertanto che la registrazione della telefonata – registrazione effettuata ovviamente previa dichiarazione di consenso del cliente, dichiarazione resa però sempre nel corso del medesimo colloquio telefonico – costituisce “supporto durevole” e pertanto sostituisce il documento da firmare materialmente: in tal modo, esse considerano il contratto concluso a tutti gli effetti con la sola telefonata.

 

Le (cattive) pratiche commerciali

Nell’esperienza pratica, nella maggior parte dei casi avviene proprio questo: l’impresa, tramite un proprio incaricato, telefona - di propria iniziativa e non richiesto - ad un potenziale cliente e, dopo averlo convinto della bontà della propria offerta, registra l’ultima parte del colloquio telefonico, nel quale chiede al consumatore conferma dell’accettazione dell’offerta; fatto questo, considera concluso il contratto e procede all’attivazione del servizio od alla consegna della cosa venduta.

Un simile comportamento, tuttavia, non rispetta le disposizioni di legge che abbiamo visto prima e deve considerarsi non legittimo: in particolare, deve ritenersi che il contratto non sia ancora concluso, essendosi completata solo la prima fase del procedimento, consistente nella formulazione dell’offerta e della relativa informativa.

Tuttavia, affinché il contratto possa ritenersi effettivamente stipulato è necessaria ed indispensabile la sua successiva sottoscrizione, o quanto meno l’accettazione scritta da parte del cliente.

Ciò che può essere consegnato al cliente su un “supporto durevole” diverso dal tradizionale documento su carta, infatti, è l’insieme delle condizioni contrattuali, ma non l’accettazione al contratto espressa verbalmente dal cliente stesso che, come già detto, deve essere formalizzata attraverso una firma, anche se, eventualmente, elettronica.

Si è recentemente espresso a favore di questa interpretazione il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza dell’ 8/10/2020, che ha infatti statuito che “A norma dell’art. 51 Cod. Cons. quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore mediante invio delle caratteristiche principali dell’offerta su supporto cartaceo o comunque su supporto durevole. Il consumatore resta vincolato nei confronti del venditore solo dopo avere firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto”.

 

I possibili rimedi

Il consumatore che, dopo una siffatta telefonata, riceva un bene o l’attivazione di un servizio, potrà pertanto rifiutarlo non solo ricorrendo al cd. “diritto di ripensamento”, cioè comunicando all’impresa, entro 14 giorni dal ricevimento della cosa in caso di vendita o dalla telefonata in caso di prestazioni di servizi (es. fornitura di elettricità, gas, servizi telefonici/internet ecc.), la propria volontà di recedere dal contratto, ma anche eccependo la mancata o irregolare stipulazione del contratto.

Questa seconda soluzione, percorribile anche dopo il trascorso del termine di 14 giorni previsti per il recesso, ha tuttavia l’inconveniente che deve essere fatta valere dal consumatore o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale).

Nel primo caso il reclamo si presenta attraverso un modulo direttamente sul sito dell’Autorità e può quindi provvedervi personalmente il consumatore senza sostenere costi; tuttavia, l’Autorità non è obbligata a provvedere e difatti la maggior parte dei procedimenti vengono archiviati perché ritenuti di “scarsa rilevanza”.

Il ricorso all’Autorità Giudiziaria garantisce invece che il caso venga sempre effettivamente preso in esame: è però necessaria l’assistenza tecnica di un legale, con conseguente anticipazione di costi, che potranno essere recuperati a carico della controparte in caso di esito vittorioso della causa.