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Acconto, caparra confirmatoria e caparra penitenziale

  • 13/02/2018

Acconto, caparra confirmatoria e caparra penitenziale

E' noto a tutti il meccanismo della caparra, ossia di quel particolare accordo, generalmente contenuto in un contratto, in forza del quale una parte consegna all'altra una somma di denaro a conferma e garanzia del proprio impegno: nel caso in cui non eseguirà la prestazione dovuta per tale contratto perderà definitivamente tale somma di denaro, mentre, se viceversa sarà la parte che ha ricevuto la caparra a rendersi inadempiente, colui che l'ha data avrà diritto non solo alla sua restituzione ma anche ad un'ulteriore somma di uguale importo (si afferma abitualmente che egli dovrà ricevere “il doppio della caparra”) .

Spesso sfugge ai più, invece, che non è sufficiente consegnare una somma di denaro alla sottoscrizione del contratto – che sia preliminare o definitivo – perchè possa parlarsi di caparra: se infatti le parti non precisano esplicitamente che la consegna del denaro avviene a tale titolo, tale somma avrà valore soltanto di “acconto prezzo”, sarà cioè semplicemente un anticipo del totale dovuto, che in caso di mancato adempimento dovrà essere in ogni caso restituito, fatta salva la possibilità per la parte che ha subito l'altrui inadempimento di agire per il risarcimento dei danni.

L'accordo fra le parti per la consegna di una caparra, infatti, costituisce una pattuizione speciale che si aggiunge al contenuto normale del contratto, non essendone un elemento necessario: è, per così dire, un “accessorio” che può esservi o non esservi, senza che ciò possa influire sulla validità o invalidità del contratto.

Per fare un esempio, basti pensare ad un contratto di vendita, nel quale gli elementi fondamentali sono costituiti da un bene, mobile od immobile, che una parte vende all'altra e dal prezzo che la parte che acquista dà alla parte che vende.

Se la consegna della cosa non è immediata, è abituale disporre nel contratto che l'acquirente paghi comunque immediatamente una parte del prezzo; ma solo se tale somma viene espressamente qualificata come caparra avrà gli effetti sopra accennati, per cui sarà “perduta” ovvero determinerà l'obbligo di “restituzione del doppio” qualora poi la cosa non sia più ritirata o consegnata.

In caso contrario la somma pagata avrà valore semplicemente di acconto, per cui dovrà essere dedotta dal prezzo dovuto nel caso di consegna della cosa, mentre dovrà essere restituita se non si realizzarà l'evento dedotto in contratto, anche nel caso in cui sarà l'acquirente a non volere più ritirare l'oggetto acquistato.

Il pagamento di un acconto ha valore semplicemente di adempimento (parziale) anticipato; la consegna di una caparra costituisce invece un elemento rafforzativo dei reciproci impegni, con valore al contempo di garanzia e di determinazione forfetaria del danno in caso di inadempimento.

Qualora infatti una delle parti non rispetti gli impegni presi con il contratto, l'altra parte, che abbia già adempiuto ovvero si dichiari pronta ad adempiere, ha diritto a pretendere il risarcimento dei danni che subisce a causa dell'altrui inadempimento; la caparra ha dunque la funzione di consentire a tale parte di evitare di dovere agire in giudizio, nel corso del quale avrebbe l'onere di fornire la prova non solo di avere effettivamente subìto un danno ma anche dell'ammontare di esso.

Pattuendo la consegna di una caparra le parti stabiliscono infatti preventivamente che l'inadempimento di una di loro provocherà senz'altro all'altra un danno e che tale danno sarà di importo pari alla somma consegnata a titolo di caparra, cosicchè la parte inadempiente non potrà più eccepire che in realtà l'inadempimento non ha comportato alcun danno o che questo sia inferiore rispetto alla somma pattuita; resta invece la possibilità per la parte che ha subìto l'inadempimento di agire in giudizio per dimostrare che il danno che ha conseguito è maggiore rispetto alla caparra ed ottenere pertanto un risarcimento ulteriore.

Questa sin qui delineata è la caparra definita dal codice civile “confirmatoria” (art. 1385).

Vi è poi un'altra forma di caparra, meno usuale, definita “penitenziale” e disciplinata dall'art. 1386 cod. civ.

In questo caso la caparra è collegata alla possibilità, concessa ad una o ad entrambe le parti di un contratto, di recedere da esso indipendentemente dall'eventuale inadempimento dell'altra parte: i contraenti possono infatti riservarsi la possibilità di non eseguire il contratto senza che l'altra parte possa opporsi, ma pagando una somma da essi predeterminata.

In questo caso la caparra ha la funzione di corrispettivo del recesso; come nella caparra confirmatoria anche nel caso di caparra penitenziale se il soggetto recedente è colui che ha dato la caparra la perderà, mentre se è colui che l'ha ricevuta dovrà restituire il doppio.